La proposta della Lav
\”Anche le specie animali non umane hanno pari diritto alla vita e ad un\’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche. Lo Stato riconosce tutti gli animali come soggetti di diritto. Promuove e sviluppa servizi ed iniziative volte al rispetto degli animali, alla tutela della loro dignità e punisce ogni attentato alla loro esistenza\”. In un unico articolo, ecco la proposta di legge costituzionale per il riconoscimento dei diritti degli animali da inserire nella Costituzione italiana, presentata due anni fa dalla LAV ed in attesa di discussione in Parlamento.
La lotta per i diritti degli animali in Europa
Il vertice dei Capi di Governo dell\’Unione Europea svoltosi ad Amsterdam nel giugno del 1997, invece, ha bocciato la proposta delle associazioni animaliste, ripresa più volte con voto a stragrande maggioranza dal Parlamento di Strasburgo con il supporto attivo di Germania, Austria e Svezia in particolare, per cambiare con un emendamento nel Trattato di Roma lo status degli animali da \”prodotti agricoli\” ad \”esseri senzienti\”. La generica \”Dichiarazione sulla protezione degli animali\” già approvata a Maastricht nel 1991 si è trasformata in un timido anzi pericoloso \”Protocollo sul benessere degli animali\”: il termine \”esseri senzienti\” è citato solo nella premessa (e ciò purtroppo non equivale ad una vittoria) mentre il contenuto spiega solo che \”la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali pur sempre nel rispetto delle disposizioni legislative o amministrative e delle consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda in particolare i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale\”. Spagna (corrida) con Grecia, Portogallo e Belgio hanno così ottenuto un risultato che per quanto riguarda il nostro Paese – se applicato alla lettera – ci farebbe fare un salto indietro di almeno sei anni (1993, approvazione del nuovo articolo 727 del Codice Penale sul maltrattamento degli animali) in fatto di feste, sagre, ecc. Questo in un quadro in cui gli animali nel contenuto vero e proprio, ovvero il Trattato in quanto tale, rimangono \”cose\”, \”prodotti agricoli\”, secondo il nuovo articolo 32 (ex articolo 38) e secondo il relativo allegato I che menziona esplicitamente fra i prodotti \”animali vivi\”… \”pesci, crostacei\”…
La situazione giuridica in Italia
Sebbene la strada per l\’affermazione e la tutela dei diritti degli animali sia ancora lunga, negli ultimi anni in Italia sono stati compiuti passi decisivi dal punto di vista giuridico. Mentre l\’originaria formulazione dell\’articolo 727 del codice penale sul maltrattamento di animali, poi sostituito dall\’art.1 della legge 473/93, si fondava sul sentimento di pietà verso gli animali al fine di promuovere \”un\’educazione civile\” che non manifestasse insensibilità all\’altrui dolore, un reato quindi contro \”la morale\”, è stata la giurisprudenza di merito ad affermare per la prima volta la necessità di una più ampia tutela nell\’interpretazione dell\’art.727, con una sentenza della Pretura di Amelia del 1987 in cui si afferma il concetto di maltrattamento-dolore, poi accolto dalla Cassazione: in poche parole il maltrattamento di animali può essere definito come violazione delle leggi naturali o biologiche, fisiche e psichiche di cui l\’animale è portatore; finalmente si interviene sul maltrattamento in quanto tale e non sull\’eventuale ribrezzo destato nell\’eventuale umano sensibile presente al fatto, come prevedeva il vecchio testo del 1931.
Nel 1990 sono arrivate poi due importanti sentenze della Cassazione: la prima (14 marzo 1990) ha affermato che il reato di maltrattamento è integrato non solo da comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà verso gli animali, ma anche da comportamenti che \”incidono, senza giustificazione, sulla sensibilità dell\’animale producendo dolore\”, quindi le utilità morali e materiali che gli animali arrecano all\’uomo devono comunque rispettare le \”leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità è portatore\”. Pochi giorni dopo, un\’altra sentenza della Cassazione (aprile 1990) sanciva il diritto dell\’animale in quanto tale a non subire sofferenze ingiustificate, mentre nel novembre 1993, alla vigilia della nuova formulazione dell\’art.727, la Cassazione precisava che se per necessità deve essere data la morte ad un animale, il mezzo da usare deve essere scelto tra quelli più idonei ad evitare inutili sofferenze.
Nel nuovo testo dell\’art.727 c.p. c\’è chi vi ha visto \”l\’embrione di una generalizzata estensione all\’animale della soggettività giuridica\” (V. Pocar, Gli animali come soggetti di diritti) fino al riconoscimento di una soggettività giuridica piena, unica e distinta da quella dell\’uomo nel Codice Penale (A. Valastro, Il maltrattamento di animali). Ma serve a ben poco il riconoscimento formale di diritti agli animali se poi questi restano lettera morta: la \”Dichiarazione universale dei diritti dell\’animale\” proclamata dall\’UNESCO nel 1978, ad esempio, è rimasta un documento solamente ideologico e programmatico. Molto più utile sarebbe riconoscere poteri di controllo e di veto alle associazioni che quotidianamente si occupano di tutela degli animali, come nel campo della vivisezione o del randagismo oppure prevedendo di destinare loro una quota di prelievo fiscale (S. Castignone, Nuovi diritti e nuovi soggetti).
Il maltrattamento a scopi venatori e l\’allevamento
Un altro passo in avanti è compiuto dalla Cassazione nel 1996 (sentenza 8 novembre \’96) stabilendo che è maltrattamento, oltre che violazione della legge sulla caccia (157/92) per uccellagione, il prelievo di uova, nidi ed uccelli appena nati: una sentenza che riconosce l\’animale come essere vivente inserito nel suo ambiente, staccarlo dal quale comporta sofferenze fisiche e psichiche.Con la sentenza 9556 del settembre 1998 la Corte di Cassazione ha stabilito invece che i proprietari di animali domestici devono prendersi cura dei loro animali in \”maniera continua\” offrendo loro \”una assistenza opportuna\”, in mancanza di queste attenzioni si incorre nel reato di maltrattamento: una sentenza che riconosce di fatto alle specie animali il diritto alla vita e ad un\’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
L\’anno scorso (settembre 1999) la Cassazione ha messo fuori legge alcune pratiche venatorie, pur consentite dalla Legge sulla caccia, perché configurano il reato di maltrattamento di animali: nel caso affrontato un cacciatore si serviva legalmente di un uccello come esca per cacciarne altri, imbracato nel corpo ma libero nelle ali, ma la Corte ha stabilito che è una sevizia \”dare all\’uccello la sensazione di potere liberamente volare per costringerlo immediatamente ad arrestare il movimento facendogli ripetere ossessivamente questa operazione\”. Dopo l\’entrata in vigore del nuovo testo dell\’art.727 c.p., la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato tre settori di concreta applicazione del reato di maltrattamento di animali: innanzitutto la pratica del tiro a volo su animali vivi, abolita dalla legge sulla caccia 157/92; un secondo settore riguarda le attività di caccia e pesca condotte in violazione delle relative norme; altro settore nel quale si può ravvisare ipotesi di concorso in maltrattamento di animali è il loro utilizzo in esperimenti in violazione delle relative norme del decreto legislativo 116/92. La giurisprudenza della Cassazione, inoltre, ha confermato in questi anni l\’orientamento a configurare il reato di maltrattamento nel campo dell\’allevamento di animali (es. allevamento di vitelli in batteria, al buio e in ambienti così stretti da impedire i movimenti, Cassazione 6.7.1966, 9.5.1967, 7.6.1967, 22.2.1968). \”Dovrebbero quindi essere perseguite a norma dell\’art.727 c.p. le pratiche di cattura cruente, l\’immobilizzazione o eccessiva restrizione dell\’animale, l\’uccisione con metodi particolarmente dolorosi (si pensi ai modi di soppressione dell\’animale, vergognosamente crudeli e davvero strazianti, in uso negli allevamenti di animai da pelliccia e finalizzati allo scopo di mantenere intatta la pelle dell\’animale stesso)\” (M. Valieri, Materiali per una nuova storia della cultura giuridica, giugno 1999, Il nuovo testo dell\’art.727 del Codice Penale).
Il \”maltrattamento genetico\”
Una nuova ampia area di operatività della norma potrebbe essere quella delle manipolazioni genetiche, pratiche che possono comportare per gli animali strazio e sevizie o fatiche insopportabili. \”La categoria di \’maltrattamento genetico\’ sembra potersi delineare soprattutto in relazione a tre ordini di attività. In primo luogo la selezione del caratteri: l\’intervento genetico altera tale selezione e abbina risultati qualitativi e quantitativi, producendo negli allevamenti intensivi animali che presentano caratteri alterati e/o accentuati in modo abnorme, per soddisfare esigenze industrali. In secondo luogo va osservato che la manipolazione genetica consente di creare veri e propri animali-modello, afflitti fin dalla nascita da gravi patologie, per sperimentare terapie mediche: l\’essere vivente degrada a puro composto chimico oggetto di esperimento. Nell\’incertezza scientifica e nel silenzio giurisprudenziale che ancora circondano queste pratiche, mi pare condivisibile l\’assunto dottrinale che le considera lecite entro limiti ristretti e precisamente se: a) sono compiute per fini esclusivamente medici; b) vi è assoluta necessità di esse (nella consapevolezza della vischiosità ed indeterminatezza linguistica di simili clausole generali); c) non esistono alternetive scientificamente valide alla sperimentazione su animali vivi. Un terzo settore, infine, nel quale l\’ingegneria genetica ha ottenuto risultati portentosi quanto inquietanti è quello della domesticazione: vengono selezionate vere e proprie razze da laboratorio di animali domestici con le più variegate caratteristiche (…), allevati ancora una volta nel quadro di redditizie attività commerciali.
Non vie è dubbio che nel caso di manipolazioni genetiche determinate da così futili motivi, siano integrati gli estremi del reato ex.727 c.p. con l\’aggravante ex art.62 n.1 c.p. (\”l\’avere agito per motivi abietti o futili\”)\”. (M. Valieri, Materiali per una nuova storia della cultura giuridica, giugno 1999, Il nuovo testo dell\’art.727 del Codice Penale).
Il maltrattamento durante giochi o spettacoli
Anche adoperare animali \”in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche\” può costituire maltrattamento. Rispetto alla precedente formulazione dell\’art.727 è stato soppresso l\’aggettivo \”pubblico\” riferito a giochi e spettacoli, che sono quindi punibili per maltrattamento anche se sono privati. Inoltre, non è necessario che questi provochino strazio o sevizie agli animali, essendo sufficiente che siano \”insostenibili\”. Un ruolo importante in questo campo può essere svolto dalle amministrazioni locali che possono emettere ordinanze di divieto per spettacoli e feste che sfruttano animali.
Il reato di maltrattamento è configurabile anche in caso abbandono di animali e di detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura (es. uccelli in gabbie troppo strette), tali da provocare una sofferenza che non è detto debba concretizzarsi necessariamente in una lesione dell\’integrità fisica dell\’animale. Dal punto di vista sanzionatorio, la pena pecuniaria è sì aumentata rispetto alla vecchia formulazione dell\’ art.727 (dalle 500mila ai 3 milioni di lire), oggi dai 2 ai 10 milioni di lire, ma manca ancora la previsione di una pena detentiva per maltrattamenti derivanti, ad esempio, da attività illecite ormai nelle mani della criminalità organizzata, come i combattimenti fra cani.
La \”Carta per i diritti degli animali\”
La necessità di rivedere il rapporto tra l\’uomo e gli animali, indirizzandolo sempre più verso una convivenza pacifica e solidale è l\’obiettivo che ha guidato la LAV di Pordenone nell\’elaborare la \”Carta per i diritti degli animali\” il cui testo è stato inviato agli 82 Comuni della provincia friulana perché venga presto recepito in un\’ordinanza. La Carta, che si ispira alla \”Dichiarazione universale dei diritti degli animali\” promulgata dall\’Unesco nel 1978, stabilisce regole precise, con sanzioni per i contravventori, proibendo l\’abbandono di animali, il loro uso per i combattimenti, la difesa, l\’attacco, l\’accattonaggio, gli spettacoli o l\’esposizione nelle vetrine dei negozi. Altre regole riguardano il trasporto – consentendo ad esempio l\’accesso degli animali domestici sui mezzi pubblici e nei parchi e proibendo, invece, di lasciarli nell\’automobile o legati fuori dal negozio – la loro detenzione e vendita. Una materia vasta, spesso trascurata dalle amministrazioni che ora potranno introdurre sanzioni che vanno dalle 500 ai 3 milioni di lire per far rispettare i diritti degli animali.
Il \”Procuratore dei diritti degli animali\”
Recentemente il difensore civico della Campania, l\’avv. Giuseppe Fortunato, ha istituito presso il suo ufficio il \”Procuratore dei diritti degli animali\”, un\’iniziativa che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale, favorire l\’integrazione e la collaborazione con servizi ed enti pubblici e privati che operano nel settore ambientale e animale, assicurare il rispetto delle norme a tutela degli animali e dei loro diritti, presentare al difensore civico ricorso in nome e per conto degli animali. L\’organismo collegiale sarà composto da ogni associazione animalista ed ambientalista che vorrà farne parte.Il dibattito sul tema dei diritti degli animali è stato animato anche dagli interventi dei Gesuiti che mentre negano diritti agli animali, si sono schierati contro la caccia e lo sfruttamento di animali per la produzione di pellicce. Secondo la LAV la diversità tra uomo e animale, ieri come oggi, non può essere usata come pretesto per giustificare discriminazione, violenza, assassinio; lottare contro la sofferenza e morte degli animali non significa sminuire i diritti umani, al contrario l\’aumento della sensibilità verso ogni essere vivente non può che portare benefici a tutti.
Fonte: www.vita.it
Approfondimenti: www.infolav.org
Scegli i prodotti certificati VEGANOK e sostieni così la libera informazione!

Solo con la partecipazione di tutti potremo fare la differenza per la salvaguardia del pianeta.