Promiseland Italia ha realizzato uno studio sulla caccia analizzata dal punto di vista della pubblica sicurezza. Il punto di avvio di esso è la constatazione che l\’attività venatoria consiste in null\’altro che nel libero
uso di armi da fuoco da parte di dilettanti in luoghi non protetti, ovvero che sua principale e intrinseca caratteristica è la totale promiscuità di spazi con le altre attività umane, sia lavorative (agricoltura e silvicoltura innanzi tutto) che ludiche (escursionismo ecc.). E\’ chiaro pertanto che il problema della sicurezza e della tutela della pubblica incolumità è da considerarsi primario in qualsiasi trattazione che abbia come oggetto la caccia.
Con riferimento ai dati del 2001 si è calcolato che si verifica un incidente mortale sul lavoro ogni 3.500.000 circa giornate lavorative e almeno un incidente mortale di caccia ogni 550.000 circa giornate di caccia. Ne risulta, dal rapporto fra tali cifre, che si muore di caccia almeno 6.4 volte più frequentemente che sul lavoro. Inoltre, la probabilità che che un incidente di caccia abbia esito mortale è 297 volte maggiore che negli incidenti sul lavoro..
Nonostante ciò, un esame comparato della trattazione dei concetti di sicurezza e prevenzione nelle legislazioni che regolamentano la sicurezza sul lavoro e l\’attività venatoria rivela come in quest\’ultimo campo la normativa sia, sotto l\’aspetto che qui ci interessa, quasi del tutto ferma alla impostazione puramente risarcitoria che in materia di sicurezza sul lavoro era tipica della legislazione del 1898. In altri termini la vigente legge sulla caccia (L. 157/92) è, dal punto di vista della tutela della sicurezza, indietro di circa un secolo rispetto alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. E ciò accade, nonostante il fatto che la L. 157/92 nasca in anni che vedono importanti innovazioni legislative in tema di sicurezza del cittadino (e primo fra tutti il definitivo abbandono del concetto di incidente come fatalità), sia sul lavoro appunto (il D.L. 626/94, che costituisce il termine di riferimento di questo studio) che nella vita extralavorativa (ad es. la L.46/90 in tema di impiantistica): norme capillari e dettagliate fino al limite (peraltro ben comprensibile) della pignoleria di fronte alle quali risulta a dir poco singolare e stridente l\’arretratezza della impostazione della Legge sulla caccia.
Lo studio prosegue considerando fittiziamente la caccia come una attività lavorativa e applicando dunque a essa i criteri di valutazione quantitativa del rischio previsti nel campo della sicurezza sul lavoro.
Il risultato di tale valutazione è che l\’attività venatoria comporta il valore massimo di rischio definito dalla scala convenzionale adottata dalla legislazione. A tale valore il Legislatore fa corrispondere per il datore di lavoro obbligo indilazionabile di adottare misure di prevenzione atte a ridurre drasticamente il rischio. Una attività lavorativa che si svolgesse, in altre parole, in condizioni di rischio quali sono quelle in cui si svolge l\’attività venatoria sarebbe totalmente illegale e il datore di lavoro sarebbe penalmente perseguibile.
Stabilita dunque la necessità di adottare immediate misure di prevenzione e protezione si passa ad esaminare quali esse possano essere. Si prende come riferimento a questo punto un manuale di tecnica venatoria del 1979, cioè anteriore di oltre un decennio alla vigente legge sulla caccia. Sorprendente scoprire come questo manuale vecchio ormai di quasi un quarto di secolo, dedichi al tema della sicurezza molto più spazio di quanto non ve ne abbia dedicato il legislatore 13 anni dopo ed enunci al tempo stesso concezioni ben più avanzate, prima fra tutte il rifiuto del concetto di incidente come fatalità.
Tuttavia, l\’analisi dettagliata delle 20 norme di prevenzione (quasi tutte, sottolieneiamolo, consigli piuttosto che obblighi di legge, allora come adesso) contenute in questo testo ne mostra anche tutti i limiti di applicabilità reale.
Fra i concetti fondamentali enunciati nel testo ne citiamo uno: la dominanza dell\’ambiente nel determinare i livelli di sicurezza e dunque, essendo la caccia attività che si svolge sul campo, ovvero in un contesto in cui si ha una non assoggettabilità a controllo dell\’ambiente stesso, l\’affermazione dell\’ineliminabile aleatorietà dei livelli di sicurezza stessi. Il tiro in assenza di completa visibilità o in presenza di ostacoli che possano provocare rimbalzi e dunque perdita di controllo sulla traiettoria dei proiettili è il caso più comune in cui si concretizza tale (ripetiamo: ineliminabile) dominanza. Ed è anche una delle più frequenti cause di incidenti mortali.
Si constata a conclusione di questa analisi come l\’unica efficace misura di prevenzione razionalmente attuabile sia quella di limitare la caccia a un numero piuttosto ristretto di situazioni, che poi si riducono al caso di terreni prevalentemente o totalmente pianeggianti coperti da vegetazione molto bassa per una estensione pari a tutto il campo di tiro. Il che poi equivale a vietarla quasi ovunque. E si comincia con ciò a comprendere le ragioni della arretrata impostazione della L.157/92 in tema di sicurezza: applicare alla sicurezza nella caccia una evoluzione legislativa analoga a quella verificatasi in altri campi significa di fatto por fine alla caccia.
E questa constatazione se ne porta dietro un\’altra: la caccia è attività per sua intrinseca natura incompatibile con i moderni principi che vedono nella salute e nella sicurezza del cittadino un valore primario e irrinunciabile.
Essa nasce in epoche remotissime e si svolge fin dalle sue origini secondo modalità affini alla guerriglia, né ha subito né può subire sostanziali evoluzioni se non in funzione della tecnologia degli attrezzi (dalla \”clava\” alla carabina) rimanendo tuttavia immutata, di questi ultimi, anzi essendo amplificata dal progredire della tecnica, la intrinseca caratteristica di strumenti atti ad offendere. La caccia attraversa con ciò immutata gran parte della storia umana come lo squalo ha attraversato immutato un lungo arco di evoluzione biologica, rimane impenetrabile alla sempre maggiore attenzione che lo Stato rivolge non solo alla tutela dell\’ambiente ma anche come detto alla tutela della sicurezza e della salute del cittadino, intrinsecamente estranea a tali concetti proprio perché è storicamente anteriore (e di molto) alla loro nascita e opera secondo modalità con essi incompatibili. Perché la caccia continui a sussistere la legislazione attinente deve a sua volta rimanere estranea a tali concetti, e al secondo soprattutto, deve ignorare il fatto che essi vengano sempre più acquisiti in ogni altro campo, deve in altri termini divenire un anacronismo, una aberrazione giuridica.
E\’ dunque lo stesso evolversi interno della società umana che, non solo a livello di costume ma anche a livello giuridico, pone la caccia, e relativa legislazione, sempre più ai margini, sempre più estranea, sempre più improponibile. E ciò a prescindere da motivazioni ulteriori quali possono essere quelle di stampo ambientalista o etico-animalista che in questo studio non vengono nemmeno sfiorate.
Lo studio si conclude con alcune considerazioni fortemente negative in merito alle prospettive future quali risultano dalle attuali (giugno 2003) proposte di modifica della L.157/92. Si rileva come sia fra i difensori che fra gli oppositori di tali proposte vi sia una totale assenza di qualsiasi riferimento al problema della sicurezza e della prevenzione e si sottolinea la forte anomalia costituita da questa persistente omissione. Si pensi ad esempio che nelle stesse settimane in cui si discutono le proposte di legge sopra citate lo stesso Parlamento sta varando l\’ennesima modifica del Codice della Strada, avente come obiettivo dichiarato proprio il miglioramento dei livelli di sicurezza. Obiettivo che invece, con riferimento alla caccia, sembra indegno perfino di essere menzionato. E le ragioni come già detto, ma ci teniamo a ripeterlo, sono fin troppo evidenti: porre questo problema significa mettere fine alla caccia.
Testo di: Filippo Schillaci – Promiseland Redazione Italia
Per ulteriori approfondimenti si veda:
Se la caccia fosse un lavoro (testo integrale).
Se la caccia fosse un lavoro (riassunto esteso)
(prima parte),
(seconda parte).
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