Da Mercoledì 22 Gennaio 2002 sono in discussione, presso la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, nove proposte di modifica alla Legge 157/2002 che tutela la fauna selvatica e disciplina l\’attività venatoria. Si tratta, come già denunciato dalla LIPU, del tentativo gravissimo di snaturare profondamente una legge storica, l\’unica posta direttamente a difesa degli animali selvatici.
\”Se dovessero essere approvate – afferma Danilo Selvaggi, Responsabile Istituzionale LIPU – queste proposte comporterebbero la totale sottomissione della natura e del territorio italiano agli interessi dei cacciatori: l\’apertura alla caccia dei parchi e di ogni altra area protetta, il prolungamento dei calendari venatori, l\’ampliamento delle liste delle specie cacciabili e la depenalizzazione di tutti i reati legati alla caccia, con il risultato che sarebbe di nuovo possibile (salvo semplice ammenda) cacciare i rapaci, le cicogne, i fenicotteri, gli orsi. Il bracconaggio verrebbe di fatto legalizzato\”. Inoltre, tali proposte intendono revocare la definizione di patrimonio indisponibile dello Stato per gran parte degli animali selvatici (i migratori), che diventerebbero res nullius (cosa di nessuno), laddove gli stanziali sarebbero considerati patrimonio dei \”Comprensori provinciali di caccia\”.
La gravità di tali proposte, che riporterebbero il nostro paese ai tempi bui dei decenni e addirittura dei secoli scorsi, ha spinto la LIPU e tutte le altre associazioni ambientaliste e animaliste a mobilitarsi per chiedere il ritiro incondizionato di tutti i disegni in oggetto.
La LIPU chiede dunque agli estensori delle proposte (Onnis, Rizzo, Massidda, Benedetti, Bono, Gibelli, Serena, Stefani), ai membri della Commissione Agricoltura della Camera, ai capigruppo di tutti i partiti di far prevalere il buonsenso e disattivare quello che può essere considerato il più grave attacco alla natura e agli animali selvatici della storia della nostra repubblica. La LIPU chiede inoltre a tutti i propri soci, attivisti, simpatizzanti di diffondere le notizie sul grave rischio che la Legge 157 corre e di mobilitarsi in vista di una campagna che si preannuncia difficilissima ma vitale per il futuro della natura, dell\’ambiente e persino della civiltà.
COME VERREBBE TRASFORMATA LA LEGGE 157/1992
ARTICOLO 1
La fauna selvatica non sarà più patrimonio indisponibile dello Stato.
La fauna migratrice diventerà res nullius, cosa di nessuno.
La fauna stanziale diventerà patimonio indisponibile dei Comprensori Provinciali di Caccia, nuove entità di cui oltre.
Le rotte di migrazione saranno solo individuate e non \”istituite\” dall\’INFS. Lungo tali rotte non è obbligatoria la costituzione di alcun compensorio di protezione e possono essere destinate ad attività venatorie.
ARTICOLO 2
Tra le specie cacciabili sono inserite anche il Torcicollo, la Volpoca e il Fistione turco.
ARTICOLO 4
Vengono annullati i divieti (mediante semplice autorizzazione della Regione, senza parere dell\’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica) di uccellagione, cattura di uccelli e mammiferi selvatici, prelievo di uova, nidi o piccoli nati.
Viene prevista la cattura a fini di cessione e amatoriali di Fringuello, Peppola e altre specie.
ARTICOLO 5
Viene modificato il regime degli appostamenti fissi, ampliandone le possibilità.
Viene eliminato l\’obbligo di presentare un richiamo morto per sostituirlo con un richiamo vivo.
ARTICOLO 9
Si isituiscono i Comprensori Provinciali di Caccia, in sostituzione degli ATC.
Si istituisce un organo tecnico di tali comprensori, composto da 1 rappresentante per ognuna delle associazioni venatorie presenti sul territorio, due rappresentanti agricoli, un solo rappresentante per la totalità delle associazioni ambientaliste. Per fare una proiezione realistica, il comitato sarà composto da 2 agricoltori, 8 cacciatori e un ambientalista. Quando si dice la democrazia!
ARTICOLO 10
Si ridisegna l\’intero territorio in funzione della caccia. Il calcolo del territorio protetto viene effettuato su base provinciale e non più nazionale e non potrà superare il 25% del totale.
In tale territorio vanno compresi i territori demaniali agricoli e forestali (nazionali e regionali), quelli appartenenti comunque a enti pubblici e comunità montane, parchi e riserve naturali, fondi chiusi, rifugi faunistici, ogni altra area preclusa per qualsivolgia ragione alla caccia (città, aeroportri, strade, vie di comunicazione varie, stazioni, centri urbani vari, zone militari ecc.).
I parchi e le riserve naturali vengono aperti alla caccia.
ARTICOLO 12
Vengono modificate alcune caratteristiche dell\’esercizio venatorio.
ARTICOLO 14.
Le Regioni, sentite le organizzazioni agricole più rappresentative e le province, ridisegnano il territorio ai fini venatori.
Si modifica totalmente il regime della residenzialità venatoria. I cacciatori vanno dove credono.
ARTICOLO 18
Vengono modificati gli orari e i giorni di caccia, nonché le liste delle specie cacciabili.
La caccia va dalla seconda domenica di Agosto al 28 febbraio.
L\’elenco delle specie cacciabili si allunga a dismisura.
Inoltre, le Regioni possono ulteriormente modificare i termini di apertura e chiusura caccia.
In sostanza, la caccia sarà aperta sempre, tutto l\’anno.
ARTICOLO 19bis
E\’ stato appena introdotto, dando poteri di deroga alle Regioni. La nuova legge rende \”risibile\” il presente articolo, quasi una \”goccia\” nel mare.
ARTICOLO 21
E\’ abolito interamente il divieto di caccia nelle foreste demaniali.
E\’ abolito il divieto di sparare da aeromobili, automobili, veicoli a motore vari o natanti, purché non siano in movimento. Se si spara da un veicolo in movimento è prevista una semplice ammenda (vedi oltre).
E\’ lecito condurre ed esporre, in sagre varie, animali selvatici (cacciabili) vivi o morti o parti di essi. Se non sono cacciabili, multa.
E\’ lecito detenere, condurre, esporre, vendere animali selvatici (cacciabili) vivi o morti o parti di essi. Se non sono cacciabili, multa.
Il divieto di caccia nelle zone di rotta migratoria vale (quando vale) solo nel caso di rotte indicate dall\’INFS come \”principali\”. Il divieto rispetto ai valichi migratori montani è ridotto a 500 metri.
ARTICOLO 22
Le prove d\’esame per l\’abilitazione venatoria sono ridotte da cinque a una, onnicomprensiva di tutte le materie. Si annulla il comma 5 che specificava la necessità di essere promossi per diventare cacciatori. Fai l\’esame, ma se sei bocciato sei ugualmente promosso.
ARTICOLO 23
Si dimezzano le tasse per l\’esercizio della caccia.
ARTICOLO 24
Si estende l\’accesso ai finanziamenti per le associazioni venatorie anche a quelle di carattere \”regionale\”.
ARTICOLO 25
Grazie alle modifiche proposte, le vittime di caccia spariscono. Il \”Fondo per le vittime di caccia\” diventa semplicemente \”Fondo di garanzia\”. Una semplice modifica linguistica, ma molto significativa.
ARTICOLO 27
Vengono disattivati i poteri delle guardie venatorie ambientaliste. Peraltro, tutti i reati diventeranno amministrativi, prevedendo semplici ammende (vedi articolo successivo).
ARTICOLO 30
Totale depenalizzazione dei reati legati alla caccia: tutti i reati (abbatimento o cattura di orsi, falchi, aquile, cicogne, stambecchi; uccellagione; infrazione del silenzio venatorio; esercizio di caccia nei parchi, nei giardini urbani, in campi sportivi; commercio o detenzione di fauna protetta; caccia da veicoli in movimento ecc.) vengono trasformati in infrazioni amministrative.
Abbatere 10 aquile sarà come parcheggiare in doppia fila per un caffè. Il concetto stesso di protezione della natura, di tutela degli animali selvatici e della biodiversità, a questo punto, non esisterebbe più.
Tratto da: www.lipu.it
Aggiornamento:
Il 5 febbraio alle ore 14 si riunisce la XIII Commissione agricoltura della Camera in sede referente per esaminare le 8 proposte di modifica della legge sulla caccia (seguito esame C. 27 Stefani, C. 291 Massida, C. 498 Bono, C. 1417 Onnis, C. 1418 Onnis, C. 2016 Benedetti Valentini, C. 2314 Serena e C. 3146 Gibelli – Relatore Onnis)
Tratto da: www.abolizionecaccia.it
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