LEGGINA-TRUFFA SULLA CACCIA
Scritto da Prof. Carlo Consiglio
21-Nov-2000 at 14-56
A seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio regionale del Lazio, della nuova leggina-truffa sulla caccia, si suggerisce di inviare urgentemente una lettera al Commissario del Governo perché la legge stessa venga respinta e rinviata a nuovo esame ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
Fac-simile lettera
(luogo e data)
Dott. Gennaro Monaco Commissario del Governo presso la Regione Lazio – Via Quintino Sella 67 00187 ROMA RM Fax 06/42084497
OGGETTO: Legge regionale sulla caccia.
Si chiede che venga respinta e rinviata al Consiglio regionale del Lazio la legge da questo approvata il giorno 16 novembre 2000, dal titolo: “Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio)”.
Detta legge, infatti, all’articolo 1 abolisce la limitazione numerica per gli appostamenti fissi senza richiami vivi. Tale disposizione è in evidente contrasto con il disposto della Legge nazionale n. 157 dell’11 febbraio 1992, che all’articolo 5, comma 3, stabilisce che le province non possono rilasciare autorizzazioni per appostamenti fissi in numero superiore a quello rilasciato nell’annata venatoria 1989-1990. Tale ultima disposizione, evidentemente, vale sia per gli appostamenti fissi con richiami vivi che per quelli senza richiami vivi.
Inoltre la legge approvata dal Consiglio regionale del Lazio all’articolo 2 estende l’autorizzazione ad attuare i piani di abbattimento nell’ambito dell’attività di controllo prevista dal comma 15 dell’articolo 34 della Legge regionale n. 17/1995 anche alle guardie giurate volontarie ed a cacciatori appositamente qualificati dalle Province. Tale disposizione è in contrasto con quanto disposto della predetta Legge nazionale n. 157 dell’11 febbraio 1992, che all’articolo 19, comma 2, non menziona tali categorie di persone tra quelle autorizzate ad attuare piani di abbattimento. Di fatto la legge approvata dal Consiglio regionale del Lazio, se vistata, consentirebbe la caccia di specie protette, confondendo due diverse attività, quella di caccia e quella di controllo di specie “nocive”, che invece la legge nazionale n.157 del 1992 tiene ben distinte, affidando la prima ai cacciatori e la seconda alle guardie provinciali, forestali e comunali ed ai proprietari e conduttori dei fondi interessati.
In attesa di cortese e sollecito riscontro, voglia gradire distinti saluti.
(firma e indirizzo)
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