Marchi e certificazioni: facciamo chiarezza

Spesso per marchio vengono genericamente indicati e in taluni casi confusi una molteplicità di segni distintivi con funzioni e caratteristiche anche molto differenti tra loro. In questo articolo si vuole enucleare le caratteristiche e differenze dei principali marchi. Ditta, insegna, nome di dominio aziendale, stemmi non sono oggetto di questa articolo.

Un marchio è un segno distintivo che ha la funzione di distinguere i prodotti e/o servizi forniti da un’impresa da quelli di un’ altro operatore economico. Altre funzioni del marchio sono una funzione di indicazione di provenienza o di origine, una funzione di garanzia qualitativa.

L’art.7 Codice della Proprietà Industriale C.P.I. specifica quali segni possono essere validamente registrati come marchio. In particolare un marchio può essere denominativo “una dicitura”, figurativo “un logo o una composizione dei precedenti due tipologie”, di colore “es. una combinazione di colori o una tonalità cromatica”, sonoro e tridimensionale.

La validità di copertura di un marchio è per territorio geografico. Vi sono marchi nazionali che vengono depositati presso i competenti uffici marchi nazionali e marchi extra nazionali unitari con validità in più paesi come il marchio Comunitario. Il marchio Internazionale non è un marchio a sé stante ma una procedura unificata di deposito di un fascio di marchi nazionali ciascuno dei quali segue un proprio iter amministrativo per ciascun paese di designazione. Analoga procedura unificata di deposito di marchi è quella (OAPI) Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle valida per 17 stati.

Per essere validamente registrato presso i competenti uffici marchi, un marchio deve rispettare i seguenti requisiti di validità pena la nullità ab origine del marchio stesso.

  • Novità, diversità di un marchio rispetto a marchi e/o segni distintivi anteriori. L’Art.12 C.P.I. elenca in modo specifico le casistiche;
  • Capacità distintiva, un marchio deve avere essere idoneo per un consumatore medio informato del settore a distinguere i prodotti e/o servizi forniti da un’impresa da quelli di un’ altro operatore economico. L’Art.13 C.P.I. elenca in modo specifico le casistiche;
  • Liceità, L’Art.14 C.P.I. elenca in modo specifico le casistiche per cui non è ammissibile la registrazione di un marchio. A titolo esemplificativo e non esaustivo: i segni contrari alla legge, i segni decettivi perché idonei ad ingannare il pubblico circa la provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei servizi;

Caratteristiche e differenze dei principali marchi:

Una prima distinzione è quella tra marchio individuale e marchio collettivo.

  • Marchio individuale, Art.7 C.P.I., è il marchio d’impresa comunemente noto la cui funzione principale è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Caratteristiche proprie del marchio individuale sono:
    1.è una proprietà individuale;
    2.può essere venduto o trasferito;
    3.decade se non utilizzato o non rinnovato.
  • Marchio collettivo, Art.11 C.P.I., questo marchio, ha una funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Proprio per tale funzione anche se può essere depositato presso il competente ufficio marchi, da una singolo soggetto economico, non per questo il titolare del diritto diversamente dal marchio individuale, può vietare ai terzi l’uso del segno medesimo purché tale utilizzo sia conforme al regolamento d’uso depositato con il marchio. Importante è la predisposizione di tale regolamento in quanto è richiesto dalla legge:
    1.una specifica organica circa le modalità di uso del marchio stesso “es. qual è il territorio geografico di produzione che delimita i soggetti produttori che possono richiedere l’uso del marchio stesso”;
    2.una specifica organica relativa ai controlli da effettuare sull’uso del marchio da parte dei soggetti autorizzati;
    3.una specifica relativa alle sanzioni;

Il marchio collettivo ha tre caratteristiche principiali che lo caratterizzano:
1. Un regolamento d’uso;
2. Una causa di decadenza del marchio Art.14 C.P.I., è per l’omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo;
3. In deroga all’articolo 13, comma 1 C.P.I., un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.

Esempi di marchi collettivi possono essere quelli dei consorzi di tutela di prodotti alimentari.

Indicazioni geografiche e denominazioni di origine: analogamente al marchio collettivo, hanno funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.
Sono utilizzabili da tutti i produttori di una determinata area geografica e non vi sono limiti temporali di validità;

Dal punto di vista normativo:

  • l’Accordo di Lisbona, sulla protezione delle denominazioni di origine, prevede un meccanismo internazionale di registrazione delle denominazioni di origine valido nei paesi aderenti e nell’Art.2 accorda protezione alla denominazione geografica di un paese o una località utilizzata per designare un prodotto che ne è originato e la cui qualità o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico comprendente i fattori umani e naturali. Si subordina l’operazione di registrazione della denominazione geografica e la tutela alla presenza di un collegamento tra prodotto e ambiente geografico da cui esso è originato comprendente fattori umani e naturali. In caso di mancanza di tale collegamento “milieu gèographique” inteso come collegamento tra le caratteristiche obiettive del prodotto e l’ambiente geografico di cui esso è originario comprendente i fattori naturali e umani, non sussisterebbe un divieto di registrazione di marchi consistenti in denominazioni geografiche.
  • Accordi TRIPS Art.22. Tutela i prodotti la cui qualità, notorietà dipende dall’origine degli stessi. Nessun riferimento alla presenza di particolari fattori umani e naturali. Vi sarebbe una assenza di connessione all’ambiente necessario ai fini dell’accesso alla tutela. Viene sancita la nullità di un marchio consistente o contenente una denominazione geografica, il quale sia registrato per un prodotto non originato nel territorio e il cui uso si risolva in un inganno al pubblico. Nell’Art.23 ricomprenderebbe le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine per i vini e relativo sistema multilaterale di notifica e registrazione dei vini ammissibili alla protezione nei paesi Membri.
  • L’Art.29 C.P.I. Codice della Proprietà Industriale. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.
  • Il C.P.I aggiungerebbe rispetto ai Trips il termine “reputazione” al più generico di “notorietà”.

Denominazione di origine (provenienza geografica), ha la funzione di mettere in rilievo un certo prodotto le cui qualità e caratteristiche siano essenzialmente ed unicamente dovute al luogo di produzione. Il segno legato alla denominazione di origine, distingue i prodotti dotati di particolari caratteristiche qualitative che trovano la propria ragione in fattori ambientali (come suolo, clima) e umani (come tradizioni di lavorazione) specifici di una certa area geografica. Ne sono esempio:

La DOP (denominazione di Origine Protetta), La DOC (Denominazione di Origine Controllata) a tutto il territorio europeo e, con gli accordi internazionali GATT, anche al resto del mondo.

La DOCG denominazione di origine controllata e garantita, riservata ai vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata (DOC) da almeno dieci anni che siano ritenuti aventi di particolare pregio qualitativo.

Indicazioni geografiche, risultano avere la medesima funzione delle denominazioni di origine ma con diversa intensità di collegamento fra prodotto e luogo geografico e cioè risulta riferita a una più generica definizione di qualità e reputazione (è una tutela qualitativa che tiene conto dello sviluppo industriale del settore, dando maggior peso alle tecniche di produzione rispetto al vincolo territoriale cui almeno una fase della produzione, trasformazione ed elaborazione avviene in un’area delimitata). L’azione di registrare come marchio individuale dei luoghi geografici è ammessa laddove il riferimento alla località geografica non indichi direttamente la provenienza del prodotto o servizio, ma costituisca un elemento di pura fantasia, privo di alcuna connessione o aderenza concettuale al prodotto stesso es. penne Mont Blanc.

Ne sono esempio: l’IGP (Indicazione Geografica Protetta).

Specialità tradizionali Garantite STG: riconoscono una specificità di un prodotto agro-alimentare derivante da caratteristiche qualitative e un metodo di produzione tipico tradizionale di una determinata zona geografica tala da distinguerlo dagli altri prodotti nel mercato.

Marchio di certificazione

Ha la funzione di garanzia delle caratteristiche specifiche dei prodotti e dei servizi certificati.

Alcune caratteristiche proprie:

  • il titolare del marchio non può utilizzare la certificazione egli stesso ma solo certificare i terzi con obbligo di neutralità nei loro confronti;
  • è volontario;
  • vi è un regolamento d’uso che prevede quali siano le caratteristiche dei prodotti e dei servizi da certificare, quali siano le condizioni di utilizzo del marchio e i criteri di prova e supervisione che devono essere applicati dal titolare del marchio di certificazione;
  • non può mai essere utilizzato per certificare la provenienza geografica del prodotto o servizio.

Marchio di garanzia Etica/Ambientale (UNI EN ISO 14021):

Si tratta di una adesione volontaria da parte di un’azienda ad un disciplinare che garantisce determinate caratteristiche del prodotto. Ne è un esempio il marchio VEGANOK.

Il marchio VEGANOK viene concesso in licenza per l’applicazione sul singolo prodotto in aggiunta al marchio del produttore previa approvazione scritta e fornitura di un numero identificativo associato alla singola azienda verificabile online sul sito www.veganok.com.

L’autorizzazione all’uso del marchio viene rilasciata solo dopo severi ed accurati controlli sulle caratteristiche del prodotto che deve corrispondere a quanto previsto dal severo disciplinare Etico. Tali controlli vengono effettuati direttamente da VEGANOK e non delegati a terzi che potrebbero non avere le conoscenze etiche e tecniche per effettuare accurate verifiche.

Il marchio VEGANOK ha quindi la funzione di garantire il consumatore che il prodotto di cui sta valutando l’acquisto, oltre a tutte le caratteristiche etiche previste dal disciplinare, causerebbe minor danno all’ambiente in quanto dotato di etichetta ambientale di tipo II rispettando la normativa Europea UNI EN ISO 14021, non contiene nessuna sostanza di origine animale o che implica direttamente e volontariamente l’uccisione, la detenzione o lo sfruttamento di animali. Inoltre viene rilasciato solo ed esclusivamente ad aziende
che non effettuano (né commissionano ad altri) esperimenti su animali in quanto la vivisezione in nessun modo può essere considerata compatibile con la scelta etica vegan.

Marchio CE

È stato istituito dalla Comunità Europea ed è obbligatorio per tutti i prodotti che circolano in Europa. La funzione del marchio è attestare la conformità dei prodotti ai requisiti di sicurezza fissati dalle direttive comunitarie.

Caratteristiche proprie:

  • è obbligatorio per commercializzare i prodotti in Europa;

  • il produttore o l’importatore autocertifica che i beni fabbricati o importati sono stati costruiti nel rispetto dei requisiti di sicurezza delle direttive comunitarie;

  • l’ autodichiarazione non è soggetta ad alcun controllo da parte di organismi indipendenti terzi.

Da non confondere con il marchio CE China Export di carattere identico ma differenti nella posizione delle due lettere. Il marchio CE corretto ha infatti le due lettere che sono perfettamente inscritte in due cerchi adiacenti mentre il marchio cinese ha le lettere molto più ravvicinate.


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