Meat Sounding, la commissione Agri torna sull’argomento.

I burger vegetali potrebbero essere rinominati “veggie discs” (dischi vegetali) e salsicce vegetariane trasformate in “veggie tubes” secondo le nuove regole dell’UE proposte a Bruxelles. Facciamo chiarezza con un approfondimento della Dott.ssa Paola Cane, consulente aziendale, esperta di compliance attività produttive e commerciali, responsabile delle analisi del mercato dei prodotti vegani, lato consumer per l'Osservatorio VEGANOK.

Torniamo a parlare di meat sounding con un nuovo attacco alla denominazione dei prodotti plant based.  Leggi l’approfondimento qui: Se sono vegetali, non chiamateli burger. Nuova proposta dell’UE

In passato la commissione Agricoltura del Parlamento Europeo è stata chiamata ad esprimersi più volte sulle denominazioni degli alimenti vegani che richiamano termini genericamente riferiti alla tradizione carnea e sulla loro legittimità.

Sul “meat sounding” gli Europarlamentari Paolo De Castro (PD) e Giovanni La Via (FI) hanno presentato nel 2017 un’ interrogazione che sosteneva che nel commercio dei prodotti vegani “pur non violando le regole, si riscontrano pratiche tese a promuovere la vendita di prodotti che si avvantaggiano di denominazioni chiaramente riferibili a prodotti a base di carne”, chiedendo alla Commissione di “predisporre una normativa in grado di salvaguardare determinate denominazioni riferibili a prodotti a base di carne, come peraltro avviene per i prodotti lattiero-caseari.

La Commissione, all’epoca, rispose: “Ma di cosa state parlando? Le regole ci sono già e sono sufficienti per tutelare i consumatori”.

Ciò nonostante, il tema è piuttosto “gettonato” a Bruxelles, al punto che recentemente, è stato riproposto di tutelare le denominazioni generiche e vietarne l’utilizzo per descrivere preparati di natura animale.

Forse è necessario chiarire che non esiste un “vuoto legislativo” e che, ad oggi, l’uso di denominazioni che richiamano le carni è disciplinato con precisione e, nei limiti dell’osservanza di tali norme, è legittimo.

In Europa, la denominazione “carne” è disciplinata dall’allegato 1 del reg 853, che la definisce “tutte le parti commestibili degli animali di cui ai punti da 1.2 a 1.8, compreso il sangue”. I prodotti carnei, invece, sono tutelati dal Decreto Ministeriale 21 settembre 2005, che riserva alcune specifiche denominazioni ad alcuni specifici alimenti: salame, salsiccia, prosciutto cotto, prosciutto crudo.

Per i termini generici: bistecca, burger, wurstel, cotoletta, polpette e fettine, operano le disposizioni dettate dal regolamento 1169/2011.

Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l’etichettatura reca — oltre all’elenco degli ingredienti — una chiara indicazione del componente o dell’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa:

a) in prossimità della denominazione del prodotto; e
b) in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall’articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento.

Inoltre, quando la denominazione usata non consentirebbe ai consumatori di conoscere la natura reale dell’alimento e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimità della denominazione dell’alimento.

Rispettate queste prescrizioni, è chiaro che l’uso di denominazioni generiche quali burger, bistecca, cotoletta, non sarebbero passibili di trarre in inganno il consumatore, in quanto consentono di identificare senza dubbi la reale natura vegetale del prodotto.

La politica, forse, ritiene che tali denominazioni generiche debbano essere oggetto di una nuova norma, a tutela del consumatore che rischia di essere ingannato.Dubitiamo quindi che anche la nonnina del paesino più sperduto possa acquistare una cotoletta di soia, credendo di aver messo nel carrello una milanese di vitello impanata.

Certo è che forse la politica forse è preoccupata che molti prodotti vegetali e vegani siano sempre più simili ai loro sostituti carnei. Pensiamo, ad esempio, all’Impossible burger, pluripremiato ma controversissimo burger irrorato di EME vegetale, di derivazione OGM che replica molto fedelmente gli hamburger di carne, sfrigolando sulla piastra e sanguinando nel piatto.

Il tema, probabilmente, dovrebbe farci ricordare che il regolamento 1169/2011 prevedeva che la Commissione adottasse atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti per informazioni volontarie sugli alimenti relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani, ma che tali atti, a distanza di otto anni non sono ancora stati né discussi né tantomeno adottati.

Forse la strada giusta non è quella di continue e inutili incursioni a tutela di denominazioni generiche, ma potrebbe essere perseguita ottemperando al dovere imposto dal regolamento 1169, e dotando finalmente i prodotti idonei per vegani e vegetariani dell’ inquadramento normativo che da tempo attendiamo. Un intervento che presenterebbe solo vantaggi, consentendo di perseguire efficacemente comportamenti non corretti che possono incidere sulla tutela della salute pubblica e sugli interessi dei consumatori in primis. Ma che consentirebbe, inoltre, alle imprese del settore di operare in un corretto sistema di concorrenza, evitando possibili distorsioni del mercato, potendo legittimamente enfatizzare la ricerca e lo sviluppo di nuove preparazioni.


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