Comunicato stampa
Movimento
UNA e altre associazioni nazionali non esultano e si preparano a scendere in
piazza per tutelare veramente i diritti di TUTTI GLI ANIMALI. Vogliamo rendere
noti alla stampa e all’opinione pubblica gli orrori di questo brutto testo.
\”Lo avevamo già detto presentando una serie di
emendamenti dopo l’approvazione del testo alla Camera. Troppi punti poco
chiari. Già si leggeva tra le righe una volontà di cambiamento più teorica che
pratica; d’accordo i nostri legali, altre associazioni, e tecnici che l’hanno
definito deludente a tratti pessimo\” dichiara Ebe Dalle Fabbriche,
Presidente del Movimento UNA.
Ora la volontà di cambiamento culturale è stata persino
cancellata. Eppure nessuno ne ha parlato. I mass media hanno preso per buono le
dichiarazioni di esultanza di un paio di associazioni. Ma la verità è ben
altra.
Il testo licenziato dal Senato sul maltrattamento degli
animali presenta due evidenti e brutte novità rispetto a quello a suo tempo
discusso e approvato dalla Camera dei Deputati, dove ora dovrà tornare.
*1) La prima novità consiste nel cambiamento della
collocazione delle norme all\’interno del codice penale, sempre nel libro
secondo (dei delitti) ma non più dopo il titolo XII (\”dei delitti
contro le persone\”), bensì dopo il titolo IX (\”dei delitti contro la
moralità pubblica e il buon costume\”).
Questo mutamento \”topografico\” è significativo e non casuale.
Se ne può cogliere la portata anche intuitivamente, se si osserva che la
sofferenza animale veniva prima collocata subito dopo quella delle persone,
mentre si trova ora nelle vicinanze della moralità pubblica e del buon
costume.
La rubrica poi, cioè il titoletto di presentazione delle norme, è
modificata rispetto all\’originario \”delitti contro gli animali\”, in
\”delitti contro il sentimento per gli animali\”.
Appare a questo punto evidente il senso dell\’operazione culturale compiuta: il
bene giuridico tutelato non è la vita e l\’integrità psicofisica dell\’animale,
ma i sentimenti e la sensibilità dell\’uomo nei confronti degli animali
stessi. In questo modo, si è spazzata via l\’unica, vera,
significativa innovazione che avevamo riscontrato nella nuova legge,
un\’innovazione importante, anche se di portata culturale più che di efficacia
pratica.
Il testo approvato dal Senato segna in questo modo un arretramento nel
cammino verso una pieno riconoscimento degli interessi di cui gli animali sono
portatori; non sono ancora considerati degni di tutela giuridica di per sè, ma
solo in via mediata, al fine di assicurare il rispetto dei sentimenti che noi
umani nutriamo per loro.
E quando la sofferenza degli animali non offenderà il sentimento comune
(pensiamo alle tante feste e sagre in cui si abusa di animali), al Giudice non
resterà che prendere atto che \”il fatto non costituisce reato\”.
Per il resto gli animali sono nel nostro ordinamento delle cose, beni mobili, o res, non
soggetti, ma solo oggetto di diritti, primo tra tutti, naturalmente, la
proprietà. Insomma, altro che rivoluzione! Eppure c’è chi ha dichiarato che
il bene tutelato è l’animale in quanto soggetto!
2) La seconda novità è perfidamente relegata tra le norme di attuazione del
codice penale in un articolo 19 ter che così recita:
\”Le disposizioni del titolo IX-bis del Libro II del codice penale
non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di
caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali,
di sperimentazioni scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini
zoologici, nonché dalle altre leggi speciali sugli animali\”
Con questa norma pare che si tenti di creare una zona franca di non
applicazione delle nuove norme penali.
Va da sè che in quanto autorizzate dalla legge, caccia, vivisezione ecc. non
integrano di per sè i reati di maltrattamento o uccisione di animali. Questo
non significa però che a chi esercita queste attività debba essere garantita
una impunità a priori rispetto a qualunque comportamento.
Sapevamo già che caccia , pesca vivisezione ecc., in quanto attività autorizzate
dalla legge non possono essere ricomprese tra quelle che la stessa legge
punisce.
Ma allora perché specificare che le nuove norme penali \”non si
applicano\” a questi casi?
Il rischio è proprio questo: che si voglia introdurre una scriminante generale
a priori in relazione a tutte le ipotesi di maltrattamento o uccisione per
crudeltà e senza necessità.
E\’ molto importante opporsi a questa norma.
Sarà il Giudice a valutare caso per caso se il cacciatore è andato oltre il
lecito, se lo sperimentatore scientifico abbia inflitto all\’animale sofferenze
gratuite, nel senso di non necessarie ai fini della ricerca (che sono quelli
che giustificano e rendono lecita un\’attività che altrimenti non lo sarebbe),
se in uno zoo vengono inflitte sofferenze evitabili oltre a quella (che
purtroppo la legge autorizza e rende lecita) derivante dal fatto stesso di
essere reclusi in un habitat estraneo, e così via.
Con questo art 19 ter, paradossalmente si garantirebbe un impunità assoluta
a priori laddove invece bisogna vigilare ancora di più. Va quindi eliminato in
quanto pericoloso e, nella migliori delle ipotesi inutile. \”Scenderemo in
piazza\” dichiara Ebe Dalle Fabbriche Presidente del Movimento UNA – insieme con le associazioni animaliste e con
tutti i veri animalisti: Io non resterò a guardare mentre gli animali
soffriranno e moriranno più di prima, e qualcuno cercherà di convincere i
cittadini che è stato fatto un \”ottimo lavoro\”. Abbiamo investito tutte le
nostre energie in questa battaglia per l’inasprimento delle pene contro il
maltrattamento e siamo decisi ad andare fino in fondo, perché devono essere
tutelati anche tutti gli altri animali, non solo cani e gatti. Questo è
l’animalismo\”.
*Osservazioni del testo di legge a cura dell’avvocato del
Movimento UNA, Francesco Pisano
Leila delle Case
Ufficio stampa Movimento UNA
4 agosto 2003
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